DECRETO CURA ITALIA: MISURE PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

Misure per il sostegno della liquidità – Altre misure

Terzo settore (art. 35)

Prorogato al 31 ottobre il termine concesso ad Onlus, Associazioni di promozione sociale ed Organismi di Volontariato per adeguare il proprio statuto alla normativa sugli Enti del Terzo Settore con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.Proroga al 31 ottobre per l’approvazione dei bilanci per Onlus, Associazini di promozione sociale ed Organismi di Volontariato iscritti nei registri, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. 

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49)

Alle PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, per un periodo di 9 mesi:

  • è concessa gratuitamente
  • l’importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • la percentuale di copertura per la garanzia diretta è pari all’80% mentre quella per la riassicurazione è pari al 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia
  • il Fondo può garantire operazioni di rinegoziazione debiti purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.
  • per ciascuna operazione di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro
  • ad esclusione delle start-up con meno di due bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario
  • è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo

In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell'80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

Misure di contenimento costi CONFIDI per PMI (art. 51)

I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Fondo di solidarietà mutui prima casa (art. 54)

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per un periodo di 9 mesi, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Per l’attuazione delle misure si attende un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

Misure di sostegno finanziario PMI (art. 56)

Alle PMI,con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19":

  • non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  • sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  • viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con  allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:

  • sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca, calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
  • sui prestiti rateali;
  • sulle singole rate e canoni sospesi.

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata a concedere liquidità alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

Per l’attuazione della misura si attende un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che fissi criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia.

Provvedimenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (art. 83)

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento (art. 91)

Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..

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