La bozza del c.d. “Decreto Rilancio” prevede, all’articolo 31, un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.
Il credito d’imposta comprende i seguenti beneficiari, a condizione che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente:
- esercenti attività d’impresa;
- esercenti arti e professioni.
Il credito d’imposta è riconosciuto in particolare alle strutture alberghiere indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari del periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione si applica inoltre agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta comprende gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento delle seguenti attività:
- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- di interesse turistico;
- di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta sarà modulato in funzione del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario, nello specifico:
- in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60 % del canone mensile versato;
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato.
L’importo dei canoni su cui calcolare il credito d’imposta corrisponde al quantum versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
La spettanza dell’agevolazione ai soggetti locatari esercenti attività economica è subordinata ad un test sul fatturato: il credito d’imposta spetta infatti a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta per il locatario contemplano sia la possibilità di utilizzo diretto, sia la facoltà di cessione:
- utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, previo pagamento dei canoni di riferimento;
- utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;
- cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Nel caso in cui il locatario si avvalga della facoltà di cessione del credito al locatore o
concedente, quest’ultimo può fruire del credito d’imposta con le seguenti modalità:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione;
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Il credito d’imposta non è soggetto a limiti di compensazione e non concorre:
- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- al valore della produzione ai fini Irap;
- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 Tuir;
ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.