Con il Decreto Rilancio sono molti provvedimenti che intervengono a favore dei lavoratori, anche se in gran parte trattasi di estensione di misure già previste dai precedenti decreti emergenziali. Vediamo quali sono le novità:
Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Per i soggetti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno la possibilità di estendere la Cassa integrazione ordinaria di ulteriori 5 settimane, utilizzabili fino al 31 agosto 2020, e di 4 settimane aggiuntive, per i periodi dall’1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è possibile usufruire delle 4 settimane aggiuntive anche prima dell’1 settembre 2020 a condizione che abbiamo fruito del periodo di 14 settimane precedentemente concesso).
La presentazione delle domande dovrà avvenire:
- entro il 31 maggio 2020, per le riduzioni o sospensioni avvenute nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
- entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione, per quelle avvenute dall’1 maggio 2020 in poi.
Cassa integrazione in deroga
Le medesime previsioni di estensione dell’utilizzo della cassa integrazione (ulteriori 5 settimane più 4 settimane aggiuntive) sono concesse ai soggetti che possono accedere alla cassa integrazione in deroga.
Il datore di lavoro deve inviare all’INPS i dati necessari al pagamento dell’integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
I trattamenti per i periodi successivi alle prime 9 settimane vengono concessi direttamente dall’INPS, in luogo delle Regioni, a domanda del datore di lavoro che va inviata entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati necessari al calcolo dell’indennità spettante. L’INPS provvede ad erogare un’anticipazione, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.
Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data del 19 maggio 2020
Congedi per i dipendenti
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire:
- a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020
- per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni
- per i figli di età non superiore ai 12 anni
di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
In aggiunta, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Bonus baby sitter
È aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da euro 600 a euro 1.200) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
È aumentato da euro 1.000 a euro 2.000 il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Permessi retribuiti
I permessi retribuiti ex L. 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è aumentato a 5 mesi dal 17 marzo 2020 il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso ex art. 7 L. 604/1966.