Con la Leggi di Bilancio approvata l’anno scorso, è mutato il regime di tassazione del diritto di superficie e degli altri diritti reali di godimento.
Fino ad oggi, sia la costituzione che la cessione di un diritto reale di godimento, con esclusione dell’usufrutto, venivano considerate cessioni a titolo oneroso ai fini fiscali, con l’applicazione del regime delle plusvalenze e con i benefici che ne conseguivano.
Per fare un esempio in base alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2023, la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:
- avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di 5 anni, determinata ai sensi dell'art. 68 DPR 917/86?
- non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di 5 anni oppure, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.
Dal 2024, invece, la costituzione di diritti reali di godimento, incluso il diritto di superficie, viene attratto da un diverso regime di redditi diversi, con una importante penalizzazione rispetto al passato. Da quest’anno, infatti, il reddito derivante dalla costituzione dei diritti è sempre tassabile – come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito – senza alcuna eccezione.
Quindi, nell’esempio fatto in precedenza, la costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo sarà sempre tassabile, indipendentemente dal periodo di possesso o dalla provenienza o meno da successione.
Questo impatterà economicamente sugli accordi aventi oggetto questi diritti come, ad esempio, la costituzione di diritti di superficie su terreni agricoli per l’installazione di impianti fotovoltaici, rendendo l’operazione economicamente meno vantaggiosa per il proprietario del terreno o più onerosa per chi intende usarlo per detta installazione.