Il distacco di personale è una pratica lavorativa in cui un datore di lavoro (distaccante) mette temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di specifiche attività lavorative, mantenendo la titolarità del rapporto di lavoro.
I requisiti fondamentali per un distacco legittimo includono:
- interesse del distaccante: il distacco deve essere giustificato da un interesse reale e oggettivo dell'impresa che distacca il lavoratore;
- temporaneità: il distacco deve avere una durata predeterminata e non può essere permanente;
- mantenimento del rapporto di lavoro: il dipendente rimane alle dipendenze del datore di lavoro originario, che continua a gestire la retribuzione e gli obblighi previdenziali.
Fino a tutto il 2024 il corrispettivo per il distacco di personale era esplicitamente escluso da Iva se si limitava al mero rimborso dei costi sostenuti dal distaccante e non fosse quindi previsto alcun importo eccedente (mark up) rispetto al costo effettivo.
A seguito di una sentenza della Corte di Giustizia del 2019, e al fine di evitare di incorrere in una procedura d’infrazione, il D.L. 131/2024 ha introdotto un’importante modifica riguardante il trattamento Iva applicabile ai servizi di distacco e prestito del personale.
A partire dal 2025, infatti, saranno soggette ad Iva le prestazioni di distacco e prestito di personale in cui esiste un nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo, e questo anche quando si proceda al semplice rimborso dei costi sostenuti se, comunque, il pagamento si configura come una controprestazione del distacco.
Al fine di intervenire a gamba tesa sulle operazioni in corso e su quelle passate, però, la norma fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente all’1.1.2025, sia di coloro che si sono conformati alla sentenza della Corte di Giustizia (e quindi hanno iniziato ad applicare l’Iva) sia di coloro che hanno continuato ad escludere da Iva le prestazioni.