Capita spesso, specialmente nell’ambito dei rapporti parentali, che un soggetto voglia mettere a disposizione delle somme di denaro a favore di un altro soggetto (es. un padre verso il proprio figlio) al fine di consentirgli l’acquisto di un immobile.
In questi casi la messa a disposizione del denaro può avvenire in due modi:
- con un atto separato, con il quale il donante mette a disposizione le somme al donatario, il quale poi potrà utilizzarle come vuole (ivi incluso l’acquisto dell’immobile)
- intervenendo direttamente nell’atto di acquisto dell’immobile e, in quella sede, dichiarando di mettere a disposizione in tutto o in parte le somme necessarie per l’acquisto.
Nel primo caso siamo di fronte ad una c.d. “donazione diretta” mentre nel secondo caso, quando è esplicitato il nesso tra donazione di denaro e acquisto dell’immobile, siamo di fronte ad una c.d. “donazione indiretta”, perché il denaro non viene messo a disposizione direttamente al donatario ma solo indirettamente, venendo utilizzato per l’acquisto dell’immobile.
Su queste due fattispecie è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 366/2022 specificando che soltanto in caso di donazione indiretta si può avere il beneficio dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni, in quanto la normativa esenta dall’imposta gli atti per i quali sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro o dell’Iva.
Nel caso di donazione diretta, invece, cioè di donazione formalizzata con un atto separato, il beneficio dell’esenzione non spetta.