Accade abbastanza di frequente che, specialmente nell’ambito del medesimo nucleo familiare, si proceda a trasferire somme di denaro da un soggetto ad un altro con scopo di liberalità e per i più svariati motivi. Si pensi, ad esempio, al genitore che mette a disposizione del figlio la provvista di denaro necessaria per l’acquisto di un immobile.
Questi trasferimenti si ritiene debbano essere effettuati senza alcuna particolare formalità, ma andando a ben vedere il codice civile non è sempre così.
L’art. 782 c.c. dispone infatti che la forma della donazione sia quella dell’atto pubblico, addirittura sancendo la nullità della stessa in assenza del rispetto di tale obbligo.
L’unica deroga è contenuta nel successivo art. 783 c.c. che esenta dall’atto pubblico solo le donazioni aventi ad oggetto beni mobili (quindi anche denaro) di valore modico, inteso sia in senso oggettivo (valore del bene che ne è oggetto) sia in senso soggettivo (in relazione alle condizioni economiche del donante).
Ciò significa che donazioni di denaro importanti, se mancanti della forma di atto pubblico, rischiano di subire la mannaia della nullità, così come recentemente affermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 5488 del 18.02.2022.
A fronte di una donazione di un bene, anche se si tratta di somme di denaro e anche se avviene tra familiari, è sempre importante valutare la consistenza, in termini di valore, ed affidarsi all’atto pubblico quando gli importi non sono da considerarsi modici.