Lo scorso 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto promosso dal ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro contenente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.
Articolato e complesso, il documento dovrà contenere tutte le informazioni non rilevabili da altri documenti ufficiali, per la migliore comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente.
I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono:
- gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annui;
- tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
- i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.
Le disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione, cioè dall'esercizio 2020.
La redazione del documento, sulla base dell'attività svolta e della dimensione aziendale, assume caratteristiche di differente complessità anche in considerazione del quadro normativo applicabile, ponendosi l'obiettivo prioritario di veicolare le informazioni aziendali in modo trasparente ed esaustivo a beneficio di ogni potenziale fruitore, risultando a tutti gli effetti uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione».
Il documento dovrà fornire a tutti gli interessati informazioni aggiuntive e un quadro complessivo, dando conto dell'identità e del sistema dei valori di riferimento assunti dall'ente, nonché delle scelte strategiche e degli obiettivi di miglioramento.
Tra le numerose informazioni richieste alla compilazione, l'ente dovrà indicare la metodologia adottata per la redazione, le informazioni generali dell'ente e della struttura, del governo e dell'amministrazione, le persone che operano per l'ente, gli obiettivi e le attività, la situazione economico-finanziaria.
In aggiunta, dovranno essere indicati anche dettagli specifici relativi ai ricavi e all'impiego di lavoratori molto svantaggiati o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del dlgs 50/2016, nonché di persone beneficiarie di protezione internazionale.