Come ormai risaputo per chi opera in edilizia, dal 1° novembre 2021 è diventato operativo un sistema di verifica di congruità della manodopera per i cantieri in edilizia, volto a scongiurare il dumping contrattuale assicurando una più leale concorrenza sul mercato.
Il cosiddetto “DURC di congruità” è obbligatorio:
- per i cantieri pubblici
- per i cantieri privati il cui importo sia pari o superiore a 70.000 euro, al netto dell’Iva, inclusi gli oneri di sicurezza e di discarica.
Il suddetto DURC di congruità misura il rispetto di alcuni indici minimi di incidenza della manodopera sull’intero valore dell’opera. Se, sulla base del personale assunto e comunicato alla Cassa Edile, non si raggiunge quel livello minimo di incidenza della manodopera (con un margine di tolleranza del 5%), la Cassa Edile invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione versando un importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità.
In mancanza della congruità, l’impresa viene iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) con conseguenze negative sul rilascio del DURC e, ad esempio, in merito al riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai bonus edilizi.
A seguito di un accordo con le parti sociali, dall’1 marzo 2023 parte un sistema di allerta connesso alla verifica della congruità, articolato nelle seguenti fasi:
- a seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa competente, quest’ultima invia un messaggio PEC all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico), informandoli che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere prima di procedere al saldo finale, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori;
- ogni giorno 3 di ciascun mese, verrà inviato all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentirne il costante monitoraggio;
- per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 20 giorni prima della fine dei lavori verrà inviata una PEC all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico), per ricordare che occorre richiedere l’attestazione di congruità e che il pagamento del saldo finale potrà avvenire solo dopo il rilascio della suddetta attestazione;
- alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità, se il cantiere risulta congruo, la Cassa invita tramite PEC l’impresa affidataria (e il committente in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità ai fini del pagamento del saldo finale o a scaricarla direttamente dal portale. Se invece il cantiere non risulta congruo, la Cassa tramite PEC segnala la mancata congruità il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere e la mancata richiesta di attestazione (in caso di mancata regolarizzazione e di richiesta di congruità); in seguito, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari) e tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva del DURC.