Il Codice del Terzo Settore contiene una normativa specifica per quanto attiene ai volontari che operano all’interno degli enti del terzo settore.
In particolar modo l’art. 18 del Codice prevede che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.”
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 6 ottobre 2021, ha fissato sia la disciplina relativa alle assicurazioni dei volontari, sia gli adempimenti che gli enti del terzo settore devono rispettare per registrare correttamente la presenza dei volontari.
Registro dei volontari
Il Decreto prevede che gli ETS debbano tenere un registro dei volontari nel quale indicare i dati dei volontari quali, come minimo:
- codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita
- la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente
- la data di inizio o quella (eventuale) di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro
È possibile anche istituire un’apposita sezione del registro ove iscrivere coloro che prestano attività di volontariato in maniera occasionale.
Il registro può essere tenuto con due modalità:
- cartacea: in questo caso, prima di essere messo in uso, il registro va numerato progressivamente in in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono;
- elettronica: gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, cc. 2, 3 e 4 c.c.
Assicurazione
Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Le polizze possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all'art. 41 del CTS, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.
Per polizze collettive si intende quella tipologia di polizze assicurative in cui il contraente resta un unico soggetto mentre i beneficiari sono più individui. In forza di un unico vincolo contrattuale, esse determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro dei volontari.
Le polizze garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro dei volontari alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonché i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.
Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.
Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati contenuti nel registro dei volontari, nelle modalità e nei tempi concordati con l'impresa assicuratrice.