Avvicinandosi la fine dell’anno, capita spesso che si ricevano a gennaio fatture d’acquisto relative al mese di dicembre ed è importante sapere come comportarsi in questi casi in particolar modo relativamente all’esercizio in cui detrarre la relativa Iva.
Di regola, una fattura d’acquisto di un certo mese X, ricevuta nel mese successivo X+1, può contribuire alla liquidazione del mese X se è annotata nei registri Iva entro il 15 del mese X+1. Questa regola, però, non è valida per le fatture a cavallo d’anno.
L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 recita infatti: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (entro il 16 di ciascun mese n.d.r.) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno procedente”.
Questo significa che un documento di dicembre, ricevuto a gennaio, non potrà partecipare alla liquidazione Iva del mese di dicembre o del corrispondente trimestre.
Questa evenienza è purtroppo molto frequente, ancor più da quando, con la fatturazione elettronica, è possibile identificare esattamente il momento di ricezione della fattura. Quindi, ad esempio, beni acquistasti a fine dicembre, con fattura emessa a dicembre ma inviata all’Agenzia delle Entrate a gennaio, contribuiranno a diminuire l’Iva dovuta a gennaio e non a dicembre.
Il suggerimento è quindi di sollecitare i proprio fornitori ad inviare immediatamente allo SDI le fatture emesse a ridosso della fine dell’anno, per evitare spiacevoli sorprese in sede di liquidazione IVA.