Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie e veterinarie: ulteriore proroga

Dopo una mini-proroga al 31.03.2025, la conversione in legge del decreto di Milleproroghe ha ribadito, anche per quest’anno, il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie e veterinarie nei confronti di persone fisiche (non sono invece incluse nel divieto le prestazioni sanitarie verso persone giuridiche, come ad esempio un medico che fattura ad un poliambulatorio). Con questo articolo facciamo un piccolo riepilogo delle categorie interessate da questo divieto.

Soggetti che inviano al sistema tessera sanitaria

Una prima di categoria di soggetti cui si applica il divieto è quella di chi ha l’obbligo di alimentare la precompilata per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria. Nello specifico si tratta dei seguenti soggetti:

  • aziende sanitarie locali e ospedaliere;
  • IRCCS;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture di assistenza protesica e integrativa e altri presidi e strutture accreditati al SSN;
  • strutture sanitarie autorizzate;
  • medici e odontoiatri iscritti all’Albo;
  • strutture sanitarie militari;
  • parafarmacie in possesso di codice identificativo unico del ministero;
  • psicologi;
  • infermieri (anche pediatrici);
  • ostetriche/i;
  • tecnici sanitari di radiologia medica;
  • ottici;
  • iscritti ai nuovi albi sanitari istituiti dalla riforma Lorenzini (es. igienisti dentali, fisioterapisti, podologi, logopedisti, dietisti, ecc.). Rimangono ancora dubbi su osteopati e chiropratici, in quanto il procedimento di formazione dei relativi albi non è ancora stato attuato.

Soggetti che non inviano al sistema tessera sanitaria

Oltre agli obbligati all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, anche chi non ha obbligo di invio ha comunque il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

A titolo esemplificativo:

  • le strutture sanitarie che erogano assistenza protesica (es. sanitarie, officine ortopediche, ecc.), se non operano in regime di autorizzazione;
  • parafarmacie e ottici inseriti in altre strutture (es. parafarmacie inserite nei supermercati), quando il documento fiscale viene emesso dalla struttura e non dall’operatore sanitario;
  • i professionisti sanitari che esercitano all’interno di una società di capitali che poi emette fattura nei confronti degli assistiti, quando la società di capitali non è accreditata presso il SSN e non è titolare di distinta autorizzazione sanitaria.

Veterinari

Per i veterinari il divieto di fattura elettronica è limitato alle prestazioni relative ai soli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, e riguarda esclusivamente le spese veterinarie, cioè le prestazioni svolte dal medico veterinario, incluso l’addebito del costo dei medicinali somministrati o consegnati al proprietario e l’addebito del costo delle analisi di laboratorio.

Per i veterinari non vale invece l’estensione del divieto anche ai casi in cui non vi è obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitari. Tra questi, ad esempio:

  • le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società;
  • grossisti autorizzati alla vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione;
  • pet store che vendono antiparassitari e disinfestanti;
  • prestazioni di cliniche e ospedali veterinari e laboratori di analisi veterinarie.
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