In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo delle nuove lettere di compliance con le quali avverte i contribuenti dell’esistenza di fatture elettroniche o corrispettivi telematici non inviati o inviati in ritardo, in modo da spingere al ravvedimento spontaneo.
Si ricorda che la normativa prevede specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini per l’invio di fatture e corrispettivi.
Per le fatture la sanzione è pari dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, cioè quando ad esempio una fattura di vendita, inviata in ritardo, è comunque confluita nella liquidazione Iva del mese o trimestre cui la fattura si riferisce.
Anche per il tardivo invio dei corrispettivi telematici è prevista una sanzione analoga, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
A fronte della ricezione delle lettere di compliance, il contribuente avrà le seguenti opzioni:
- se le irregolarità sono solo formali, cioè non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, si potrà optare entro il 31 marzo per la sanatoria delle irregolarità formali prevista dall’ultima legge di bilancio, che consente di sanare tutte le irregolarità formali di un determinato anno versando 200 euro per ogni periodo d’imposta;
- se le irregolarità sono sostanziali (o se sono formali ma si supera la data del 31 marzo) le opzioni possibili saranno:
- il normale ravvedimento operoso, pagando una sanzione via via più ridotta quanto più velocemente si correggerà l’errore e si provvederà al versamento;
- il ravvedimento speciale, previsto anch’esso dall’ultima Legge di Bilancio, che consente di definire il tutto versando un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura o per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri.