È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE 4 gennaio 2021 che aggiorna la c.d. Nuova Marcora, rifinanziando il fondo diretto allo sviluppo delle società cooperative, al fine di favorire la nascita di nuove imprese e il consolidamento o la riconversione di quelle esistenti.
Cooperative beneficiarie
Le tipologie di cooperativa che possono accedere al finanziamento sono solo le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali.
Le cooperative dovranno altresì:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- non essere qualificate come «imprese in difficoltà» ai sensi del Regolamento di esenzione;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali.
Non sono inoltre ammesse le cooperative:
- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.
Le cooperative che vogliono accedere al finanziamento subiranno l’acquisizione di una quota temporanea di minoranza da parte delle società finanziarie, partecipate dal MISE, che erogano il finanziamento.
Finanziamenti erogabili
I finanziamenti erogabili, che potranno avere sia finalità di investimento che di copertura del capitale circolante, hanno le seguenti caratteristiche:
- durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono a tasso di interesse zero;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;
- sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla Società finanziaria L. 49/85 nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.
Nel caso in cui il finanziamento agevolato venga concesso per finalità di investimento, questo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo concessione di una proroga.
I finanziamenti agevolati della nuova Marcora non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa.