In data 30 giugno 2023 è stato pubblicato l’avviso “Più Artigianato” che intende venir incontro al fabbisogno delle imprese artigiane per investimenti sostenuti da finanziamenti bancari o leasing finanziario, intervenendo abbattendo sia i costi del finanziamento che dando un contributo aggiuntivo sull’investimento.
Soggetti beneficiari
Potranno presentare la richiesta di contributo le imprese artigiane
- attive ed iscritte all’albo delle imprese artigiane tenuto dalla CCIAA
- con sede operativa in Sicilia
- che abbiano stipulato un contratto di finanziamento o di leasing finanziario.
Tipologia di aiuto
Gli aiuti concessi dall’avviso hanno tre forme:
- contributo in conto interessi
- contributo in conto canoni sulle operazioni di leasing
- contributi in conto capitale
Il contributo in conto interessi è pari al 60% del tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento, che sale all’80% in caso di contemporanea garanzia di un Confidi. Il contributo è riconosciuto per una durata massima:
- di dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di locali. La durata cresce a quindici anni per le imprese di nuova costituzione;
- di sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti. La durata cresce a otto anni per le imprese di nuova costituzione;
- di cinque anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti. La durata cresce a sette anni per le imprese di nuova costituzione;
Il contributo in conto canoni sulle operazioni di leasing è determinato sul valore del bene – al netto d’imposte, tasse, oneri accessori e spese – decurtato dell’eventuale anticipo versato e del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di leasing finanziario, mediante l’abbattimento di quota di interessi, nella misura percentuale del 60% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di leasing finanziario, la misura percentuale è pari all’80% del tasso di riferimento se l’operazione è garantita dai Confidi. Anche in questo caso il contributo è riconosciuto per una durata massima:
- di dieci anni, se il leasing riguarda beni immobili
- di cinque anni, se il leasing riguarda beni mobili.
Infine il contributo in conto capitale è pari:
- al 20% del costo dell’investimento, nel caso in cui il finanziamento abbia coperto almeno l’80% dell’intero investimento
- il 20% del finanziamento, nel caso in cui la copertura sia inferiore all’80%.
Investimenti e spese ammissibili
Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:
- acquisto del terreno destinato alla costruzione e/o ampliamento di fabbricati (per un massimo del 15% della spesa ammissibile calcolato al netto delle spese di acquisto del terreno)
- acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
- acquisto di macchine, attrezzature ed impianti, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- acquisto di autoveicoli destinati esclusivamente all’attività artigianale dell’impresa;
- acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo;
- acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti, per un importo non superiore a 200.000,00 euro.
I beni di cui alle lettere c), d) ed e) devono:
- essere utilizzati esclusivamente nel laboratorio oggetto dell’investimento;
- essere considerati ammortizzabili e iscritti nel libro cespiti;
- non essere acquistati con patto di riservato dominio;
- essere nuovi;
- rimanere nella disponibilità dell’impresa per la durata di 3 anni dalla data di chiusura dell’investimento.
Non sono invece ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- forniture con “contratto chiavi in mano”;
- commesse interne di lavorazione;
- i costi relativi alla locazione di attivi materiali ed immateriali;
- i lavori in economia;
- l'imposta sul valore aggiunto e tutte le imposte;
- eventuali altri oneri ed interessi passivi;
- le commissioni per operazioni finanziarie;
- le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- le ammende e le penali;
- le spese di rappresentanza;
- le spese notarili;
- gli acquisti o prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione;
- le spese effettuate e/o fatturate tra imprese con rapporti di controllo rispetto ai soggetti beneficiari, come definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).
Sono considerate ammissibili le spese sostenute non oltre i dodici mesi precedenti alla data della presentazione della domanda.
I finanziamenti relativi agli investimenti non devono essere stati erogati dalla Banca oltre il termine di sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda e lo stesso termine di applica alla stipula del contratto di leasing finanziario.
Presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata solo attraverso:
- Banche
- Associazioni artigiane di categoria
- Confidi
presenti in un elenco di imminente pubblicazione.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 31 luglio 2023 fino ad esaurimento delle risorse.