Con la legge di bilancio 2024 vengono modificate nuovamente le norme che consentono di esentare da imposte e contributi i benefici concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Un intervento tocca inoltre i premi di produttività.
Fringe benefit
Per fringe benefit sono compensi in forma non monetaria, che consistono nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori, senza che ve ne sia l’obbligo in forza di norme di legge.
Tra i più comuni fringe benefit troviamo l’auto aziendale, i buoni pasto, il telefono cellulare/smartphone, i prestiti personali agevolati, gli immobili locati o in comodato d’uso e le borse di studio.
La legge di bilancio dell’anno scorso aveva incrementato il limite di esenzione da fringe benefit, per i dipendenti con figli a carico, portandolo da 258,23 euro annui a 3.000 euro annui. Nulla cambiava invece per tutti gli altri dipendenti.
Nel 2024 le soglie cambiano ancora come segue:
- per i dipendenti con figli a carico la soglia scende da 3.000 euro annui a 2.000 euro annui
- per i dipendenti senza figli a carico la soglia sale da 258,23 euro a 1.000 euro annui
Per i benefit connessi all’esistenza di figli a carico, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.
Premi di produttività
La legge di bilancio conferma il dimezzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
La detassazione, ordinariamente prevista nella misura del 10% sul totale dei premi di risultato erogati nel limite massimo di 3.000 euro annui, è stata ridotta al 5% per l’anno 2023 e tale riduzione è confermata anche per il 2024. L’ammontare dei premi di produttività erogati in eccedenza rispetto ai limiti concorrono, invece, a formare il reddito complessivo del lavoratore e sono sottoposti a tassazione ordinaria.
Si ricorda che l’imposta sostitutiva è applicabile a condizione che le somme siano corrisposte in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie.