Indennità per i lavoratori di turismo, spettacolo e sport

Il Decreto sostegni reitera le indennità previste da precedenti decreti in favore delle seguenti tipologie di lavoratori particolarmente colpiti dall’emergenza COVID:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori dello sport.

Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23.03.2020, viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 23.03.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori intermittenti

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori autonomi occasionali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il 24.03.2021. E’ altresì necessaria l’iscrizione alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Incaricati alle vendite a domicilio

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal

1.01.2019 alla data del 23.03.2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Lavoratori dello sport

Viene erogata un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • CONI
  • CIP
  • Federazioni sportive nazionali
  • Discipline sportive associate
  • Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'ammontare dell'indennità è determinata come segue:

  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
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