Il codice civile prevede che una volta l’anno, a fine esercizio, si predisponga l’inventario dei beni aziendali ordinandoli per categorie omogenee e classificate secondo le direttive dell’Organo Amministrativo. Effettuato l’elenco dei beni, bisogna procedere con la valutazione degli stessi ai sensi dell’art. 2426 n.9 CC.
Nell’ipotesi in cui l’impresa decida di distruggere i beni, occorre seguire una precisa procedura per ottenere l’attestazione della consistenza dei beni oggetto della distruzione. A tal fine, l’imprenditore deve predisporre un’apposita comunicazione scritta destinata all’agenzia delle entrate ed alla guardia di finanza territorialmente competenti almeno entro i 5 giorni antecedenti il giorno fissato per la procedura di smaltimento, indicante data luogo e ora delle operazioni, nonché la modalità di distruzione o trasformazione dei beni stessi, la loro natura, qualità e quantità, e il valore totale dei beni sulla base del prezzo d’acquisto.
Dopo l’avvenuta distruzione dei beni i pubblici funzionari redigeranno un verbale in cui saranno descritte le operazioni di distruzione dei beni.
Nel caso in cui il costo complessivo dei beni da distruggere non sia superiore a 10.000 euro, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente da esibire in caso di controllo.