Con la Legge di bilancio 2021 viene introdotta un’agevolazione, a fini Iva, per le preparazioni alimentari destinate all’asporto e alla consegna a domicilio, la cui rilevanza si è incrementata considerevolmente a seguito delle limitazioni conseguenti la pandemia da coronavirus.
Finora, infatti, sulla base della normativa italiana ed europea in vigore, l’aliquota Iva agevolata al 10% era limitata alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno di locali aperti al pubblico, con esclusione dei casi in cui il consumo avvenisse all’esterno degli stessi, a seguito di asporto o consegna a domicilio.
Già nel novembre 2020 il Ministero delle Finanze si era pronunciato per un’estendibilità dell’applicazione dell’aliquota del 10% anche ad asporto e consegna a domicilio ma mancava ancora una norma che autorizzasse questa interpretazione (l’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, aveva infatti escluso la possibilità che asporto e consegna a domicilio potessero essere assimilati alla somministrazione.
Adesso l’intervento normativo, che ha carattere interpretativo ed è valevole quindi anche per il passato, afferma che la nozione di preparazioni alimentari alle quali si applica l’aliquota Iva ridotta al 10% deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.