La normativa unionale e quella interna in materia di prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie hanno subito delle importanti modifiche a seguito dell’emanazion del Regolamento (UE) 2018/1912 che ha modificato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 in tema di IVA.
La prova del trasporto della merce da uno stato comunitario all’altro è infatti uno degli elementi essenziali per qualificare una cessione come intracomunitaria e beneficiare quindi della non imponibilità ai fini Iva.
Dall’1 gennaio 2020 si possono verificare due situazioni in merito alla prova del trasporto:
- se si è in possesso dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dell’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione, vige una presunzione reltiva che il trasporto è avvenuto e sarà l’Amministrazione Finanziaria, in caso di controllo, a dover provare il contrario;
- se invece non si è in possesso di detti documenti, sarà il contribuente a dover dimostrare l’avvenuto trasporto.
Presunzione relativa di avvenuto trasporto
Affinchè si verifichi la presunzione di avvenuto trasporto il cedente dovrà essere in possesso di documenti diversi a seconda che il trasporto sia effettuato da lui stesso (o da un terzo per suo conto), o dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).
Nel caso in cui a occuparsi del trasporto è il cedente, questi dovrà produrre:
- almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal cedente che dall’acquirente, che documentano il trasporto o la spedizione dei beni come, ad esempio:
- un CMR riportante la firma del trasportatore
- una polizza di carico
- una fattura di trasporto aereo
- una fattura emessa dallo spedizioniere
- se è in possesso di solo uno dei precedenti documenti, dovrà produrre in aggiunta alternativamente:
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Nel caso in cui a occuparsi del trasporto è l’acquirente, ai suddetti documenti si aggiungerà una dichiarazione, rilasciata dall’acquirente al cedente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, dalla quale dovranno risultare:
- la data di rilascio
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente
- la quantità e la natura dei beni ceduti
- la data e il luogo del loro arrivo
- l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente
- il numero di identificazione del mezzo, se la vendita ha oggetto mezzi di trasporto
Inapplicabilità della presunzione
Nel caso in cui il cedente non abbia a disposizione il corredo documentale che consente di far scattare la presunzione, questi dovrà dotarsi di prove idonee a dimostrare l’avvenuto trasporto che verranno valutate dall’Amministrazione Finanziaria. Di seguito si riportano alcuni documenti idonei a provare il trasporto intracomunitario della merce:
- documento di trasporto firmato dal vettore per presa in carico della merce
- fattura di trasporto, per i trasporti a cura del cedente
- dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente
- fattura di vendita
- documentazione bancaria attestante il pagamento dell’operazione
- elenco Intrastat che riporta l’operazione di cessione intracomunitaria
- documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto concluso, ordine, scambio e-mail, ecc.)