Debutta il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni e strutture turistico-ricettive

Con l’approvazione del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024, fa il suo debutto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni, introdotto la fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

Il suddetto codice verrà rilasciato dal Ministero del turismo:

  • a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  • a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Per le regioni e le province autonome che hanno già attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi, si dovrà procedere ad una ricodificazione degli stessi come CIN, aggiungendo a detti codici un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, trasmettendo allo stesso Ministero i CIN ricodificati e i dati inerenti alle strutture ricettive e alle unità immobiliari locate. Analoga procedura dovrà essere adottata dai comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno attivato procedure di attribuzione di codici identificativi per le già menzionate strutture.

La domanda di assegnazione del CIN dovrà essere presentata da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva in uno con una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, della sussistenza dei requisiti richiesti.

Chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche un’unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extra alberghiera è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile o della struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Tale ultimo obbligo si estende anche ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Il decreto specifica altresì:

  • che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, gestite in forma imprenditoriale sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti così come prescritto dalla normativa statale e regionale vigente
  • che tutte le unità immobiliari – quindi anche quelle non gestite in forma imprenditoriale – sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Il decreto chiarisce infine il regime sanzionatorio:

  • l’assenza di CIN, sia per il titolare che per il proponente, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • la mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o prive dei requisiti richiesti è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile ovvero con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata;
  • l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. Le disposizioni non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
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