È facoltà del datore di lavoro la possibilità di fornire direttamente ai lavoratori un servizio di mensa. Ciò può essere fatto fondamentalmente:
- tramite la somministrazione diretta del vitto da parte del datore di lavoro, come avviene nei ristoranti nei confronti del personale che lì vi opera
- tramite la creazione di un servizio di mensa aziendale
- tramite la stipula di apposite convenzioni con pubblici esercizi.
In tutti questi casi il servizio offerto, senza alcun limite di importo, è totalmente deducibile per il datore di lavoro e non risulta imponibile, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali, per i lavoratori.
In alternativa alla fornitura diretta del servizio di mensa, il datore di lavoro può optare per indennità sostitutive di della mensa in denaro, che sono interamente deducibili per l’impresa e non imponibili per il lavoratore fino a 5,29 Euro giornalieri. Questa opzione è prevista esclusivamente per gli addetti:
- ai cantieri edili
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo
- a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, compresa la panatica dei marittimi a terra
Infine, ed è questa la soluzione ampiamente utilizzata, è possibile fornire prestazioni sostitutive della mensa attraverso i c.d. “buoni pasto”, che possono essere forniti indipendentemente dal fatto che l’orario di lavoro del dipendente comprenda o meno l’orario di pranzo (quindi il buono pasto spetta anche al lavoratore part-time).
I buoni pasto, interamente deducibili per il datore di lavoro, scontano sul dipendente un trattamento differenziato:
- sarà esente da imposizione (fiscale e contributiva) sino a 4 Euro al giorno se il buono ha formato cartaceo
- sarà esente da imposizione (fiscale e contributiva) sino a 8 Euro al giorno se il buono ha formato elettronico
mentre la parte eccedente sarà pienamente imponibile.
È importante ricordare che le suddette agevolazioni sono valide se interessano la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi.