Con decreto del Ministero delle Finanze sono state stabilite ulteriori modalità di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto di prima casa, che consente la sospensione delle suddette rate di mutuo per un periodo variabile fino a 18 mesi.
In particolare il decreto introduce due nuove casistiche di accesso al fondo:
- la sospensione da lavoro per almeno 30 giorni consecutivi
- la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo
Se si rientra in queste casistiche, la sospensione delle rate di mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
La sospensione del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Altra novità è rappresentata dalla possibilità di accesso al fondo anche per lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del fatturato medio giornaliero del periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni emergenziali.
Rimangono inalterati gli altri requisiti di accesso al fondo e, in particolare:
- possedere il titolo di proprietà sull'immobile oggetto di mutuo
- essere titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno
- che l'immobile in questione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate del D.M. 2 agosto 1969
- che l'immobile costituisca abitazione principale del beneficario alla data di presentazione della domanda
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