Quando un operatore economico intende commercializzare abitualmente con l’estero può decidere di fare acquisti e/o sulle importazioni senza sostenere l’imposta sul valore aggiunto. Affinché possa godere di questo vantaggio è tenuto a trasmettere per via telematica una dichiarazione d’intento ossia deve dichiarare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi di questo vantaggio, limitatamente ad una certa somma determinata dal calcolo preciso di un plafond.
Con la legge di bilancio 2021, al fine di contrastare le frodi nascenti dall’utilizzo di un falso plafond Iva, sono stati rafforzati i controlli sulle lettere d’intento attraverso la verifica delle informazioni inserite nella fattura elettronica.
A seguito di un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene data attuazione alla previsione della legge di bilancio, prevedendo delle nuove modalità di compilazione della fattura elettronica che riguarda una fornitura di beni e servizi collegata a lettere d’intento.
Dall’1 gennaio 2022 sarà essenziale l’indicazione, nel campo natura dell’operazione, il codice specifico “N.3.5. - Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”.
Inoltre, nel blocco “AltriDatiGestionali” andranno inseriti i seguenti campi
- 2.1.16.2 – Riferimento testo: in questo campo andrà indicato il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive
- 2.1.16.1 – TipoDato: in questo caso si dovrà riportare la dicitura “Intento”
- 2.1.16.4 – Riferimento data: in questo campo va indicata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
La compilazione dei suddetti campi è essenziale per evitare lo scarto della fattura inviata, in quanto la mancanza dei dati previsti impedisce il controllo preventivo da parte dell’Agenzia volto ad escludere le dichiarazioni d’intento illegittime.