Il Decreto Ristori bis reintroduce, per alcune zone del paese, il bonus baby sitter previsto dai precedenti decreti emergenziali.
Il bonus è previsto a decorrere dal 9 novembre 2020 e solo per le aree del territorio nazionale identificate come “zone rosse” e nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.
Per i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di 1 o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal Dpcm 3.11.2020.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm 24.10.2020 e 3.11.2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.