Un’altra estensione per il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 vede la luce nella Legge di Bilancio. L’agevolazione, già prevista fino al 2022, viene prorogata sino al 2025 anche se con una riduzione degli importi agevolati.
Vediamo il funzionamento
Imprese beneficiarie
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.
Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:
- veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
- beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
- fabbricati e costruzioni
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Disciplina per il 2022
Per l’anno 2022 la disciplina non cambia.
Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:
- al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Disciplina dal 2023 al 2025
La proroga prevista dalla Legge di Bilancio prevede una riduzione delle percentuali di credito d’imposta.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2023 e fino al 31.12.2025:
- al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari:
- per l’anno 2023 al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per l’anno 2024 al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per l’anno 2025 al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
Beni strumentali ordinari (non 4.0)
Nessuna proroga, invece, per il suddetto credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi ordinari.
Si fermerà al 2022, quindi, la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali). L’estensione al 30 giugno 2023 sarà possibile solo a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.