È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa 34 nuovi massimali applicabili per gli interventi di efficienza energetica, così come previsto dal Decreto antifrodi per gli interventi superbonus e bonus minori.
In generale il decreto prevede un incremento lineare, rispetto ai valori della vecchia tabella, pari al 20% per tutti i casi, con la sola eccezione dei cappotti termici nelle zone più fredde, per i quali è prevista una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. E viene confermato che i costi esposti nelle tabelle andranno considerati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Qualche dubbio permane sul momento dal quale i nuovi massimali saranno applicabili. Vista la formulazione ambigua del decreto, in attesa di un chiarimento ufficiale, se si vuole fare riferimento ai vecchi prezzi è opportuno depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile. Dal giorno successivo si applicherà il nuovo decreto che diventerà il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico: cappotti termici, infissi, persiane, tapparelle, schermature solari, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi di building automation.
Solo per gli interventi non ricompresi nelle sue tabelle sarà possibile utilizzare gli altri prezzari, come il Dei o gli elenchi regionali. Quindi, una volta entrato in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta), non ci saranno alternative al decreto del Mite.
Da ricordare, comunque, che questo decreto troverà applicazione per le asseverazioni legate al superbonus e per quelle dei bonus minori, quando una verifica di congruità sia prevista dalla legge, con l’esclusione quindi dei piccoli interventi e di quelli in edilizia libera.