Operazioni con San Marino, obbligo di fatturazione elettronica.

Con decreto del MEF del 21 giugno 2021 sono state dettate le nuove regole per l’estensione della fattura elettronica anche agli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

Gli accordi prevedono che le cessioni nei confronti di privati sono sempre soggette ad imposta nel Paese del fornitore, salvo quelle a distanza (compreso l'e-commerce indiretto) che sono imponibili nel Paese del cessionario se il fatturato delle vendite a distanza nell'anno solare precedente supera 28.000 euro.

Nulla cambia per i servizi. Le prestazioni verso operatori economici di San Marino che hanno comunicato l'identificativo, tuttavia, potranno essere documentate con fattura elettronica.

Le cessioni di beni verso San Marino sono documentate con fattura elettronica, ed eventualmente con nota di credito, mediante SdI. Le fatture verso privati continuano a essere documentate con fattura cartacea.

Le fatture elettroniche verso San Marino devono riportare il numero identificativo del cliente sanmarinese. In tal caso la cessione può essere considerata non imponibile ai sensi degli artt. 8 e 9, D.P.R. 633/1972. Sarà compito dello SdI trasmettere le fatture all'Ufficio Tributario di San Marino. Quest'ultimo verifica il regolare assolvimento dell'imposta, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

Entro 4 mesi dall'emissione della fattura, il cedente italiano deve verificare sul proprio canale telematico l'esito del controllo. Qualora il controllo fosse negativo è onere del cedente emettere nota di variazione entro i successivi 30 giorni, integrando l'Iva senza incorrere in sanzioni ed interessi.

Se non vi è obbligo di emissione della fattura elettronica occorre emettere fattura cartacea in triplice copia ed attendere copia vidimata dall'Ufficio tributario sempre entro 4 mesi.

Anche le fatture passive che gli italiani ricevono da fornitori di San Marino diventeranno elettroniche in via facoltativa dal 1.10.2021 e obbligatoriamente dal 1.07.2022, ma solo per i fornitori con ricavi superiori a 100.000 euro. Le fatture passive possono avere Iva italiana esposta. In tal caso l'Iva è versata all'Erario italiano dal fornitore sanmarinese tramite l'Ufficio tributario e la detrazione dell'imposta per il cessionario italiano (soggetto passivo) è consentita solo a valle dei controlli di regolarità comunicati per via telematica.

Se le fatture sono ricevute senza addebito di imposta, sarà invece il cessionario italiano ad assolvere l'Iva mediante autofatturazione.

Le nuove norme entrano in vigore l’1 ottobre 2021 ma è concessa la possibilità di continuare ad utilizzare la modalità cartacea fino al 30 giugno 2022.

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