Con il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva comunitaria c.d. Quick Fixes (2018/1910) anche il nostro paese ha adeguato i requisiti necessari per identificare una cessione come intracomunitaria, potendo quindi godere del regime di non imponibilità previsto dal D.L. 331/1993.
I requisiti originariamente già previsti erano 3:
- uno soggettivo
- uno oggettivo
- uno territoriale
Il requisito soggettivo richiedeva che l’operazione avvenisse tra due operatori soggetti passivi identificati in due diversi Stati Membri dell’Unione Europea.
Il requisito oggettivo richiedeva che l’operazione fosse onerosa e comportasse il passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento tra cedente e cessionario.
Il requisito territoriale richiedeva il trasferimento dei beni da uno Stato membro ad un altro, indipendentemente dal soggetto che poi effettuava materialmente il trasporto.
Con la suddetta direttiva, recepita con il D.Lgs. 192/2021, vengono inseriti due ulteriori requisiti per garantire la non imponibilità dell’operazione:
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- il cessionario deve sempre avere comunicato al cedente un numero valido di iscrizione al VIES (il registro delle partite iva comunitarie) che dovrà essere utilizzato per la fatturazione. E’ quindi importante fare molta attenzione, prima di emettere una fattura per un’operazione intracomunitaria, a verificare l’esistenza dell’identificativo VIES fornito dal cessionario, accedendo al sito https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it ;
- il cedente deve trasmettere il modello riepilogativo Intrastat cessioni nel quale è inserita l’operazione intracomunitaria in questione.
Gli unici casi il mancato inserimento dell’operazione nell’Intrastat è giustificato sono:
- il mancato inserimento nell’elenco di periodo per un mero errore materiale, ma l’operazione è poi stata inclusa nell’Intrastat del periodo successivo
- l’operazione è stata inserita è stato commesso un errore involontario per quanto attiene al valore della cessione
- la ristrutturazione della società acquirente ha portato ad una nuova denominazione e a un nuovo numero di identificazione Iva, ma la vecchia denominazione e il vecchio numero di identificazione Iva continuano ad esistere per un breve periodo transitorio.
È quindi necessario prestare la massima attenzione nel rispetto dei due nuovi requisiti, pena l’assoggettamento ad Iva dell’intera operazione.