Obbligo polizze catastrofali per le imprese: scadenza al 31 marzo 2025

Con la pubblicazione del decreto attuativo, diventa pienamente operativo l’obbligo per le imprese di stipulare adeguate polizze contro i rischi catastrofali. Salvo proroghe, i tempi per l’adeguamento sono molto stretti visto che la scadenza è posta al 31.03.2025. Vediamo il contenuto del decreto e le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo.

Soggetti obbligati

L’obbligo di assicurazione scatta:

  • per le imprese con sede legale in Italia
  • per le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia

tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione delle imprese agricole.

Beni oggetto di assicurazione

Dovranno essere oggetto di assicurazione:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

Eventi catastrofali da assicurare

La polizza deve assicurare i danni derivanti da:

  • alluvione, inondazione ed esondazione
  • sisma
  • frana

La polizza non coprirà invece:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
  • i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Qualora la somma assicurata non superi i 30 milioni di euro, lo scoperto massimo che può essere inserito dall’assicurazione è del 15 per cento, mentre per le altre polizze la determinazione dello scoperto è lasciata alla libera negoziazione delle parti.

Sanzioni per le imprese

Non esiste una sanzione diretta per il mancato rispetto per l’obbligo, ma la legge prevede la possibilità, per le imprese inadempienti, di essere escluse da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.

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