Principio del contraddittorio: come cambia lo Statuto del contribuente

Con l’entrata in vigore del decreto di modifica dello Statuto del contribuente, viene finalmente introitato nel nostro sistema tributario il principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Con il nuovo art. 6-bis viene previsto che, fatte salve specifiche e individuate eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Ciò significa che l’Amministrazione Finanziaria dovrà sentire le ragioni del contribuente prima dell’emanazione dell’atto definitivo, tenendo conto delle sue osservazioni già nella fase di amministrativa.

Sono esclusi da tale obbligo, e quindi viene meno il diritto al contraddittorio, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (es. avvisi bonari), individuati con decreto MEF, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

La norma prevede che deve essere comunicato al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto potenzialmente impositivo, assegnando un termine non inferiore a 60 per le eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ulteriore regola è l’impossibilità di adottare (emettere) l’atto prima della scadenza del termine sopra citato. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Al fine di coordinare la novità con l’istituto dell’accertamento con adesione, il successivo decreto in materia di accertamento ha previsto che, una volta ricevuto lo schema di atto potenzialmente impositivo, il contribuente potrà:

  • formulare, entro 30 giorni, istanza di accertamento con adesione (in questo caso non potrà presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione una volta che l’atto impositivo verrà notificato);
  • presentare le osservazioni e, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, presentare, entro 15 giorni, istanza di accertamento con adesione. In questo caso il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni (e non più di 90 giorni come previsto in precedenza).
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