Con l’art. 1, comma 151 della Legge di Bilancio è arrivata la proroga al 31 dicembre 2022 dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 introdotta dal Decreto Sostegni-Bis.
Beneficiari dell’agevolazione sono coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro.
Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.
Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto. In questo caso il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24.
Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Sarà però necessario che il finanziamento sia correlato all’acquisto della prima casa e che i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali venga dichiarata dal mutuatario nel contratto di mutuo o in altro documento allegato.
Il beneficio è applicabile unicamente alle abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e si estende anche all’acquisto delle pertinenze.