Tra le tante disposizioni del Decreto Aiuti, una particolarmente interessante ha riguardato le regole per le rateizzazioni di somme iscritte a ruolo.
Una prima modifica riguarda la possibilità di accedere alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in “modalità semplificata”, cioè senza dover documentare la propria situazione di difficoltà economica. Con il Decreto Aiuti tale possibilità è stata estesa a tutte le somme che rientrano entro i 120.000 euro (precedentemente 60.000 euro).
Ma c’è di più. In passato il limite dei 60.000 euro andava verificato sommando tutte le somme iscritte a ruolo; quindi se chiedevo la rateizzazione di una singola cartella, per esempio, di 10.000 euro ma il totale di somme iscritte al ruolo era superiore a 60.000 euro, non potevo accedere alla rateizzazione in modalità semplificata. Con il Decreto Aiuti il limite dei 120.000 euro va calcolato “per ciascuna richiesta”, non dovendo più considerare l’intero debito pendente. La combinazione delle due modifiche rende di fatto molto più semplice la richiesta di rateizzazione di debiti iscritti al ruolo.
Il Decreto Aiuti interviene anche sulla decadenza dalla rateizzazione a seguito di mancato pagamento delle rate. Prima della modifica, la decadenza scattava in seguito al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Adesso il numero di rate passa ad 8 ma, se si decade dalla rateizzazione, il carico rateizzato e non pagato non potrà più essere ammesso al beneficio della rateizzazione. La nuova disciplina si applica solo alle richieste di rateizzazione presentate dopo il 16 luglio 2022.