Il Decreto Sostegni-bis interviene “a metà” sull’annoso problema del recupero dell’Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.
Fino ad oggi, infatti, il creditore che vantasse un credito nell’ambito di una procedura concorsuale, non poteva recuperare l’Iva sulla parte di credito non riscosso – nonostante, magari, si stimasse già una parziale irrecuperabilità dello stesso – se non alla fine della procedura, con il risultato di dover anticipare importi anche importanti di Iva su somme che non si sarebbero comunque percepite.
Il Decreto appena emanato viene stabilito che, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo), è possibile effettuare le conseguenti variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione infruttuosa, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.
In tal modo, il cedente o prestatore può recuperare l’imposta versata all’Erario e non riscossa (ovviamente, permane l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagata).
L’intervento, da tempo atteso, è però un intervento parziale perché applicabile esclusivamente alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore della norma. Niente da fare, quindi, per i creditori in procedure già aperte, con una inspiegabile diversità di trattamento per situazioni del tutto analoghe.