Reddito di emergenza

Il Decreto Rilancio, tra gli interventi a favore dei soggetti in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, introduce il c.d. “reddito di emergenza”. Il beneficio spetta ai nuclei familiari che posseggono tutti i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia (in relazione al componente che richiede il beneficio)
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’importo mensile del reddito di emergenza (a seconda 400, 800 o 840 euro)
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore ad euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, aumentato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza
  • un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il reddito di emergenza non spetta se uno dei componenti del nucleo familiare:

  • ha percepito una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici)
  • è percettore di reddito o pensione di cittadinanza;
  • è pensionato ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità;
  • è titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

Se invece tra i familiari è presente un soggetto che si trova in stato detentivo o ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, detto soggetto verrà escluso nella determinazione del parametro di equivalenza ISEE.

Il reddito di emergenza è invece compatibile con la percezione di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione ma questi ultime indennità dovranno essere conteggiate tra i redditi ai fini della verifica della spettanza del reddito di emergenza.

L’importo del reddito di emergenza è pari a 400 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE così determinata:

  • 1 punto per il primo componente del nucleo
  • 0,4 punti per ogni ulteriore componente con più di 18 anni di età
  • 0,2 punti per ogni ulteriore componente minorenne

con un massimo di 2 punti, che salgono a 2,1 nel caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. L’indennità può quindi arrivare al massimo fino a 840 euro.

Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020 e il beneficio verrà erogato in due rate. La procedura telematica è già attiva anche se si è ancora in attesa della circolare esplicativa per fugare gli ultimi dubbi.

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