A partire dal 1° gennaio 2024, la riforma della fiscalità internazionale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 modifica i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche. Secondo la nuova normativa, una persona è considerata fiscalmente residente in Italia (e quindi soggetta a tassazione sui redditi ovunque prodotti) se, per la maggior parte del periodo d’imposta, soddisfa almeno uno di questi requisiti:
- risiede in Italia, secondo il Codice Civile;
- ha domicilio in Italia, inteso come luogo principale delle proprie relazioni personali e familiari, non più limitato alla definizione economica;
- è presente in Italia per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili), anche non consecutivi.
La modifica normativa interviene anche sulle conseguenze dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, che ora crea solo una presunzione relativa di residenza: è possibile, quindi, provare un domicilio effettivo all’estero anche se si è iscritti in Italia, mentre in passato l’iscrizione era considerata presunzione assoluta di residenza.
Adesso l’Agenzia, con una recente circolare (4 novembre 2024, n. 20/E), ha dato qualche chiarimento in merito specificando che:
- la semplice presenza in Italia per la maggior parte dell’anno è sufficiente a configurare la residenza fiscale, mentre per escludere la residenza è necessario provare che la presenza è meramente temporanea o occasionale;
- la definizione di "relazioni personali e familiari" include rapporti stabili come coniugi, unioni civili o convivenze e legami sociali dimostrabili;
- il nuovo criterio di presenza fisica interessa anche chi lavora in smart working dall’Italia per la maggior parte dell’anno.