Ristrutturazione edilizia: la mancata comunicazione all’ENEA non comporta la revoca della detrazione

La mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione.

Lo chiarisce l’agenzia delle entrate: l’adempimento è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. La trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi che non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.

 

Quando inviare la comunicazione all’ENEA
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dal 1° gennaio 2018, pertanto, devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa).

Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il sito è stato reso disponibile il 21 novembre 2018 e la trasmissione dei dati, a seguito della proroga resa nota con avviso dell’ENEA del 21 febbraio 2019, andava effettuata entro il 1° aprile 2019.

 

L’adempimento è in vigore anche per l’anno 2019.
Per gli interventi con data di fine lavori nel 2019, la trasmissione deve essere effettuata attraverso il sito bonuscasa2019.enea.it, attivo dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, la trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi terminati invece dal 12 marzo 2019, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori.

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