“Salva casa”: cosa prevede il nuovo decreto del Governo

Il nuovo decreto “Salva casa”, con il quale vengano emanate disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, ha lo scopo di intervenire sulle casistiche di irregolarità minori, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. Vediamo le previsioni principali.

Attività in edilizia libera

Rientrano tra gli interventi in edilizia libera:

  • gli interventi di realizzazione e installazione di porticati;
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

In ogni caso, tali opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Stato legittimo dell’immobile

Diversamente da quanto avveniva in passato, per dimostrare lo stato legittimo basterà la presentazione del titolo abilitativo relativo all'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, sempre che tale titolo sia stato rilasciato all'esito di un provvedimento di verifica dell'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l'ha legittimata.

Cambio di destinazione d’uso

È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso, senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale.

Allo stesso modo, saranno ammessi quelli senza opere tra categorie funzionali residenziali, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in edifici situati in centri storici.

Per effettuare il cambio basterà la SCIA.

Sanzione demolitoria

Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.

È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale

dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.

Tolleranze costruttive

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, la tolleranza costruttiva è stata riparametrata. La soglia del 2% è stata adattata in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare, variando dal 2% al 5%. In questi casi, se l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Sono state specificate anche alcune casistiche rientranti nelle tolleranze geometriche che non devono però limitare i diritti dei terzi.

Eliminazione doppia conformità

Viene superata la doppia conformità urbanistica e edilizia per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio e per quelli eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA. È sufficiente provare la conformità urbanistica al momento della domanda e la conformità edilizia all’epoca della realizzazione. Inoltre, viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso se il Comune non si esprime entro 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la SCIA in sanatoria. È comunque previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi.

Strutture amovibili temporanee realizzate durante l’emergenza COVID-19

Prevista la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate durante il periodo dell’emerganza da COVID-19 previa CILA, se:

  • sono rispettate le prescrizioni urbanistiche comunali e le normative di settore;
  • le strutture sono utilizzate solo per finalità sanitarie, assistenziali, educative (non sono dunque compresi i dehors realizzati da bar e ristoranti);
  • viene dimostrata la perdurante necessità di utilizzo.
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