L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 01/01/2020 non trova applicazione per alcune operazioni espressamente prevista dalla legge.
Tra le attività escluse figurano:
- Tabaccai e generi di monopolio
- Carburanti e lubrificanti
- Cessione giornalai, quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, esclusi quelli d’antiquariato
- Prestazione rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti e compensi in misura fissa
- Prestazioni di trasporto rese con a trazione animale o manuale
- Prestazioni di trasporto rese con taxi
- Prestazioni effettuate in caserme o altri luoghi stabiliti da barbieri, estetisti, sarti, calzolai in base a convenzioni
- Prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaborazioni o dipendenti
- Prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
- Prestazioni di riparazione di biciclette effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
- Forfettari o minimi che risultano essere espressamente esonerati dall’obbligo di fattura elettronica, non risultano tuttavia esonerati dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi