In sede di conversione del Decreto Sostegni il legislatore interviene con una norma di civiltà, purtroppo limitata al solo caso di malattia da COVID.
In caso di professionista che sia colpito da COVID, infatti, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Il mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
La sospensione dei termini decorre alternativamente:
- dal giorno del ricovero in ospedale fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dismissione dalla struttura sanitaria
- dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva fino a 30 giorni decorrenti dalla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria
- dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva fino a 30 giorni decorrenti dalla conclusione della quarantena.
Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione della sospensione.
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati medici già citati.