L'emanazione del DPCM 22 marzo 2020 ha portato alla disposizione di ulteriori misure di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19.
In particolare il decreto sospende, a far data dal 23 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle seguenti:
ATECO DESCRIZIONE
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
E' importante però chiarire che il provvedimento, che non brilla certo per chiarezza, pare non intervenire sulle attività di commercio al dettaglio, che rimangono quindi sottoposte ai limiti di apertura previsti dal precedente DPCM 11 marzo 2020. Allo stesso modo continua ad essere consentita la ristorazione con consegna a domicilio.
Le attività produttive sospese possono proseguire esclusivamente se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione di merce in giacenza.
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146/90. Resta comunque ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
Restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al superiore elenco, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, così come qualunque altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Il nostro Studio rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.