Legge annuale per la concorrenza: novità per start-up innovative

Il nuovo anno si apre con molte novità per le start-up innovative a seguito dell’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024.

In primo luogo la legge interviene sui requisiti affinché un’impresa sia considerata start-up innovativa, introducendone due nuovi e, nello specifico:

  • la necessità di essere una microimpresa o una pmi;
  • il divieto di svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza.

Questi requisiti si aggiungono a quelli già esistenti che si riportano di seguito:

  • essere un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • avere la residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • avere un valore della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire o avere distribuito utili;
  • avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico;
  • non esser il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.;
  • possedere almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
    • spese di ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
    • impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
    • essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Un’altra modifica della legge riguarda la possibilità di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese come start up innovativa. In passato, rispettando i requisiti di cui sopra, la permanenza era assicurata per cinque anni. Adesso, dopo il primo triennio, la permanenza nella sezione speciale si avrà rispettando alternativamente almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale di spese di ricerca e sviluppo;
  • stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A.;
  • registrazione di un incremento dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Altra novità è la possibilità di estendere la permanenza nella sezione speciale per periodi di ulteriori due anni e con un massimo di quattro anni complessivi, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Ma l’intervento della legge non si limita a inserire nuovi requisiti per l’accesso allo status di start-up innovativa, ma intervien anche sulle forme di incentivazione degli investimenti nelle suddette start-up.

In particolare per quanto riguarda le detrazioni fiscali in regime de minimis:

  • viene previsto che la detrazione compete a condizione che l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
  • il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente, ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento portato a beneficio;
  • la percentuale di detrazione viene incrementata al 65%, rispetto alla precedente misura individuata nel 50%;
  • l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente;
  • la detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.

La legge prevede anche incentivi per gli incubatori e agli acceleratori certificati, stabilendo che, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente, ovvero per il tramite di Oicr o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative, nel limite di spesa di 1.800.000 euro. L’investimento non può eccedere,  in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei 3 anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.

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