Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 162/2024 sono operative le norme volte ad incentivare gli investimenti in start-up e PMI innovative.
Una prima importante modifica riguarda la detrazione fiscale prevista per gli investimenti in start-up e PMI innovative, già prevista dall’art. 29-bis del D.L. 179/2012 e pari al 50% della somma investita con un massimo di 100.000 euro per periodo d’imposta. Al fine di incentivare detti investimenti, viene previsto un meccanismo che consente di ottenere il beneficio anche per gli “incapienti”, cioè chi non ha un’imposta da pagare tale da poter beneficiare in toto della detrazione offerta. Viene infatti stabilito che, qualora la detrazione superi l’imposta lorda, l’eccedenza non detraibile viene trasformata in credito d’imposta che potrà essere utilizzato in compensazione in F24.
Un altro intervento riguarda il Patrimonio destinato, cioè un fondo nato nel 2020 al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano. Adesso viene ampliatata la possibilità di investimento del Patrimonio, specificando la finalità nel sostegno della patrimonializzazione delle imprese italiana e nel rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.
Un terzo intervento apporta modifiche significative al decreto Sostegni-bis. Questa normativa prevede esenzioni fiscali per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in startup e PMI innovative, a condizione che siano possedute per almeno tre anni e che rispettino requisiti specifici. Gli investimenti in startup e PMI innovative, secondo l’articolo 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012, continuano a godere di detrazioni al 30%, mentre gli incentivi in regime “de minimis” (detrazione IRPEF al 50%) sono esclusi dall’esenzione.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative sono esentate da tassazione se soddisfano specifiche condizioni: devono essere realizzate da persone fisiche, riferirsi a partecipazioni acquisite tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e mantenute per almeno tre anni. Inoltre, le PMI innovative devono rispondere a una delle condizioni dell’art. 21 del Regolamento UE n. 651/2014: non aver operato in alcun mercato, operare da meno di sette anni o richiedere un investimento iniziale superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Sono esentati dalle imposte sui redditi i capitali percepiti da persone fisiche tramite organismi di investimento collettivo che investono in startup o PMI innovative, a condizione che questi organismi siano residenti nell'UE o in Paesi SEE con adeguato scambio di informazioni. Per usufruire dell'esenzione, le quote o azioni devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e mantenute per almeno tre anni.
Infine, sono previsti incentivi fiscali per le persone fisiche che reinvestono plusvalenze in startup e PMI innovative. Le plusvalenze sono esenti da imposte se reinvestite, entro un anno, nel capitale sociale di queste imprese entro il 31 dicembre 2025. Le partecipazioni cedute devono essere possedute dall’investitore dal 25 luglio 2021, e le PMI innovative devono rispettare i requisiti dell’art. 21 del regolamento UE n. 651/2014. L’esenzione non si applica se le partecipazioni reinvestite vengono successivamente cedute.