Con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2024 in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore alcune modifiche delle imposte indirette diverse dall’Iva, con particolare focus sull’imposta sulle successioni e donazioni. Vediamo le modifiche più interessanti:
Tassazione del trust
Con le modifiche approvate, i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione rientrano “ufficialmente” tra quelli assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni.
Viene precisato, tra l’altro che, se il disponente è residente nello Stato italiano al momento della “separazione patrimoniale” l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, mentre se il disponente è residente all’estero l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
Ma la novità più importante è rappresentata dalla facoltà, per il disponente del trust o, in caso di trust testamentario, per il trustee, di optare per la corresponsione dell’imposta in via anticipata, ossia al momento dell’apporto dei beni e diritti in trust, sia per apporti inter vivos che per causa di morte. In questo caso l’imposta è applicata utilizzando le aliquote e le franchigie già previste, salvo che non sia possibile predeterminare, al momento dell’apporto, i beneficiari (o quantomeno la loro natura). In quest’ultimo caso andrà applicata l’aliquota più elevata senza franchigie.
Tale disposizione consente di cristallizzare in via definitiva il momento impositivo.
Trasferimenti di azienda e di partecipazioni societarie
Il Decreto interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge. esclusi da tassazione ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter TUS, per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare.
Con il decreto si specifica che in caso di aziende o rami di esse, gli aventi causa devono, per soddisfare il presupposto temporale, proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; mentre in caso di “altre quote sociali” il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Si specifica poi che l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il trasferimento di quote sociali e azioni consentano al beneficiario di integrare un controllo già esistente su una società, e non soltanto a quelle che, per la prima volta, consentono detto controllo.
Base imponibile per usufrutto, uso, abitazione, rendite e pensioni
Il Decreto stabilisce che la base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse. La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario deve essere determinata come segue:
- in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l'annualità;
- in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale d'interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l'annualità);
- in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto.
Liquidazione dell’imposta
Il Decreto introduce, anche per l’imposta sulle successioni e donazioni, la procedura di autoliquidazione. Non sarà più quindi l’Ufficio a calcolare l’imposta dovuta ma la stessa dovrà essere calcolata e versata in autonomia dal contribuente, e all’Ufficio spetterà il controllo.
Abrogazione del coacervo successorio
L’istituto del coacervo successorio, che imponeva di inserire nel valore globale netto dell’asse ereditario (ai fini della determinazione delle aliquote applicabili) anche il valore delle donazioni che il beneficiario avesse avuto in vita dal de cuius, viene abrogato ai fini dell’imposta delle successioni mentre rimane ai fini dell’imposta sulle donazioni.