Le cripto-attività, definite come la “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”, vengono tassate come redditi diversi qualora vi siano plusvalenze o altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.
Con la Legge di Bilancio vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina finora esistente.
In primo luogo viene abrogata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro. Di conseguenza, qualsiasi plusvalenza derivante dalla vendita o permuta di cripto-attività sarà interamente soggetta a tassazione.
Viene altresì incrementata l’aliquota di imposizione che, fino al 31 dicembre 2025, sarà pari al 26% ma salirà al 33% a partire dal 2026, rendendo più onerosa la tassazione per gli investitori.
La plusvalenza imponibile sarà calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle cripto-attività permutate) e il costo o valore di acquisto. Alcuni aspetti fondamentali:
- le minusvalenze possono essere dedotte dalle plusvalenze successive, entro un periodo massimo di quattro anni, purché siano dichiarate nella dichiarazione dei redditi
- in caso di acquisto per successione, il costo sarà quello definito ai fini dell'imposta di successione; per le donazioni, invece, si assumerà il costo originario del donante
- in assenza di documentazione certa sul valore di acquisto, il costo sarà considerato pari a zero
- i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività sono tassabili senza alcuna deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto e la cessione (ad esempio, bolli e commissioni).
Per chi detiene cripto-attività al 1° gennaio 2025, è possibile rideterminarne il valore pagando un'imposta sostitutiva del 18%, da versare entro il 30 novembre 2025. Il pagamento può essere rateizzato in tre anni, con un tasso d'interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima.