La tutela dei lavoratori quando cambia il datore

Nelle ipotesi di subentro del nuovo datore di lavoro, il problema che si pone immediatamente in evidenza è quello della tutela dei lavoratori, sia per quanto concerne la conservazione del posto di lavoro, sia per quel che riguarda il mantenimento dei diritti derivanti dal precedente contratto. Questa tutela, tuttavia, varia notevolmente a seconda che si tratti di trasferimento d'azienda ovvero di cambio d'appalto.

Nel primo caso, a seguito di cessione o fusione aziendale, si avrà un avvicendamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, senza che quest'ultima perda la propria identità. Ne consegue che in questi casi i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario e i diritti in capo ai lavoratori non vengono sostanzialmente pregiudicati.

Ben diversa è invece la situazione in un cambio di appalto, rispetto al quale non possono trovare applicazione né le norme sul trasferimento d'azienda e neppure quelle sulla cessione del contratto. In questo caso la tutela dei lavoratori è piuttosto demandata alla contrattazione collettiva, la quale talvolta giunge a prevedere delle vere e proprie “clausole di protezione” a favore dei medesimi. La sussistenza di tali clausole determina il sorgere di un'assunzione in capo all'impresa subentrante: quest'ultima sarà infatti chiamata a rilevare il personale in precedenza occupato dall'appaltatore uscente secondo le modalità individuate nel contratto collettivo, sempre che non dimostri, in apposita sede (generalmente quella sindacale ma potrebbe avvenire anche agli Ispettorati del lavoro), l'oggettiva impossibilità di procedere all'assunzione.

Nelle situazioni di maggior incertezza sarà la magistratura del lavoro a effettuare una valutazione in concreto (prescindendo dalla qualificazione delle parti) sulla natura dell'evento traslativo e verificare, di conseguenza, il diritto del lavoratore alla conservazione del posto.

Le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la massima tutela connessa al trasferimento d'azienda nelle seguenti ipotesi: passaggio di beni aziendali di non trascurabile entità; mantenimento della stessa organizzazione dell'impresa uscente; trasferimento di un determinato know how da intendere come un complessivo bagaglio di conoscenze, capacità tecniche ed esperienze finalizzato a un risultato produttivo predeterminato.

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